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Ecobonus 50% e 65%

Hai tempo fino al 31.12.2021

Detrazioni fiscali per l'efficienza energetica

La nuova legge di bilancio 2019 ha riconfermato le agevolazioni per gli interventi che prevedono un miglioramento dell’efficienza energetica di abitazioni o luoghi di lavoro.
Fino al 31 dicembre 2021 puoi infatti usufruire delle agevolazioni dell’ECOBONUS, cioè di detrazioni dalle imposte (IRPEF o IRES) del 50% o del 65% a seconda del tipo di intervento, per 10 anni con rate di pari importo, presentando la dichiarazione dei redditi.

La nuova normativa specifica che l’Ecobonus 2021 è rivolto sia a interventi sulla singola unità immobiliare, sia su condomini, sia sulle case popolari; è inoltre possibile la cessione del credito per i contribuenti incapienti (cioè con meno di 8.000 euro di reddito nel 2020).

Chiedici subito un preventivo e ci occuperemo noi delle pratiche burocratiche per farti accedere all’agevolazione.

 

Riportiamo qui per aiutarti la comunicazione presente sul sito dell’ENEA, Agenzia Nazionale Efficienza Energetica. Sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 29.12.2017 è stata pubblicata legge di Bilancio 2018 (Legge 27.12.2017 n.205) che integra e in parte modifica le condizioni di accesso ai benefici fiscali per l’efficienza energetica degli edifici, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018.Le principali novità riguardano la riduzione dell’aliquota di detrazione al 50% per:

  • interventi relativi alla sostituzione di finestre comprensive d’infissi;
  • schermature solari;
  • caldaie a biomassa;
  • caldaie a condensazione, che continuano ad essere ammesse purché abbiano un’efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto prevista dal regolamento (UE) n.811/2013. Le caldaie a condensazione possono, tuttavia, accedere alle detrazioni del 65% se oltre ad essere in classe A sono dotate di sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.

Resta confermata al 65% l’aliquota per:

  • interventi di coibentazione dell’involucro opaco;
  • pompe di calore;
  • sistemi di building automation;
  • collettori solari per produzione di acqua calda;
  • scaldacqua a pompa di calore;
  • generatori ibridi, cioè costituiti da una pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
  • generatori d’aria a condensazione.
  • Sono ammessi con la stessa aliquota del 65%, anche i micro-cogeneratori, per una detrazione massima consentita di 100.000 euro. Restano infine confermate al 70% e al 75% le aliquote di detrazione per:
  • gli interventi di tipo condominiale;
  • per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 con il limite di spesa di 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio. Qualora gli stessi interventi siano realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e siano finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico determinando il passaggio a una classe di rischio inferiore, è prevista una detrazione dell’80%. Con la riduzione di 2 o più classi di rischio sismico la detrazione prevista passa all’85%. Il limite massimo di spesa consentito, in questo caso passa a 136.000 euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.

Ultimo aggiornamento 1 marzo 2021

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